Il concorso notarile
Il concorso pubblico per l'assegnazione di un numero programmato di sedi notarili viene bandito ogni anno dal Ministero della Giustizia. Possono partecipare al concorso coloro che terminano la pratica entro i 45 giorni successiva alla pubblicazione del bando, termine entro il quale occorre presentare la domanda.
È previsto il limite di età di 50 anni e si può partecipare al concorso, consegnando tutti gli elaborati, solo per tre volte, come per la magistratura.
La prova si svolge a livello nazionale a Roma e si compone di due prove:
- un esame scritto
- un esame orale, al quale possono accedere solo quei candidati che abbiano superato il primo.
La commissione
La commissione esaminatrice (la stessa per esame scritto ed esame orale) è composta da:
a) un magistrato di cassazione, con funzioni direttive superiori, che la presiede;
b) un magistrato idoneo alla nomina in cassazione, con funzioni di vice presidente;
c) sette magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;
e) nove notai che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.
Le materie del concorso
L'esame scritto si compone di tre prove teoriche-pratiche:
- un atto di ultima volontà (testamento)
- un atto tra vivi (diritto civile)
- un atto tra vivi (diritto commerciale)
Le prove devono essere valutate nel loro complesso dalla commissione esaminatrice.
L'esame orale verte in tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti le imposte indirette;
Al termine del concorso il Ministero di Giustizia stila la graduatoria dei candidati vincitori.
La nomina e l'assegnazione della sede
Ai vincitori del concorso, il Ministero di Giustizia assegna, in base alla graduatoria raggiunta, la sede presso la quale il neo notaio è tenuto ad avviare entro tre mesi uno studio (nel quale saranno obbligatoriamente depositati e conservati gli atti, i registri e i repertori notarili). Diversamente da quanto spesso si afferma, dunque, la funzione notarile non si trasmette ai figli e ne è prova che l’82.5% dei notai non è figlio di notaio.
L'assegnazione della sede e la nomina avvengono mediante decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero e sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Al neo notaio sono forniti, dal Ministero di Giustizia, il sigillo e lo strumento per apporre la firma digitale. Per questo motivo il notaio deve depositare la propria firma autografa accompagnata dall'impronta del sigillo presso il Consiglio Notarile di appartenenza, che provvederà quindi a iscriverlo nel proprio ruolo.
Tratto da www.notariato.it